
Secondo le modifiche alla normativa, gli aiuti comunitari ai paesi UE e a quelli candidati colpiti da inondazioni o da altre calamità naturali, saranno inviati più celermente ed efficacemente grazie al Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE).
Tali modifiche, già concordate con i ministri europei, comprendono l’estensione del termine per la richiesta di aiuti per calamità naturale da 10 a 12 settimane, il versamento di un anticipo pari al 10% degli aiuti e la semplificazione dei criteri di approvazione degli aiuti per i disastri meno gravi a livello regionale.
La clausola che permetterà l’anticipo del 10% (per un importo massimo di 30 milioni di euro) dell’aiuto previsto è stata approvata grazie agli sforzi dei deputati europei e nonostante le obiezioni durante i negoziati con il Consiglio.
Norme più chiare e più semplici per le catastrofi regionali – Il FSUE normalmente si concentra su catastrofi gravi, che hanno causato danni superiori ai 3 miliardi di euro a prezzi del 2011 o superiori allo 0,6% del reddito nazionale lordo del paese colpito. Tuttavia, il fondo potrà essere mobilitato anche per catastrofi regionali più limitate. Per questi casi, le nuove norme prevedono un singolo e semplice criterio di ammissibilità – una soglia di danno dell’1,5% del prodotto interno lordo della regione – così da facilitare il compito della Commissione europea nel valutare le applicazioni e velocizzare lo stanziamento degli aiuti.
Gli eurodeputati hanno anche fissato una soglia inferiore all’1% del PIL per le regioni ultraperiferiche dell’UE, garantendo che il fondo potrà essere utilizzato anche per alcuni tipi di catastrofi, come la siccità, che si sviluppano su un arco di tempo più lungo prima che se ne risentano gli effetti disastrosi.
Scadenze più lunghe e procedure più rapide – I deputati hanno ottenuto due settimane in più di tempo (12 invece di 10) per gli Stati colpiti da una calamità per presentare la domanda di aiuto. Hanno anche ottenuto più tempo per i governi per utilizzare il contributo del fondo: 18 mesi invece di un anno.
I termini per le procedure amministrative sono stati ridotti, per cui la Commissione dovrà ora valutare entro 6 settimane dal ricevimento della domanda se siano soddisfatte le condizioni per la mobilitazione del Fondo di solidarietà e determinare la quantità di aiuto finanziario possibile.
Informazioni di base – Il Fondo di solidarietà dell’UE, con un bilancio massimo di 500 milioni di euro all’anno per il periodo 2014-2020, è stato istituito nel 2002 a seguito delle gravi inondazioni che hanno colpito l’Europa centrale nell’estate di quell’anno. Da allora, è stato mobilitato per 56 catastrofi, tra cui inondazioni, tempeste, incendi boschivi, terremoti e siccità. Finora 23 paesi hanno ricevuto aiuti dal fondo per un totale di quasi 3,6 miliardi di euro.
|via Parlamento europeo